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La nostra offerta

Tirocini lavorativi

Normativa


SOGGETTI DESTINATARI
- lavoratori in stato di disoccupazione;
- lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto dal D. Lgs n. 150/2015;
- lavoratori a rischio di disoccupazione, ovvero lavoratori in forza presso aziende con unità operative ubicate in Campania interessati da provvedimenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per crisi aziendale, CIGS per procedure concorsuali/cessazione attività, CIGS per riconversione aziendale, ristrutturazione e riorganizzazione o Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga e lavoratori di imprese che aderiscono ai contratti di solidarietà;
- persone già occupate che siano in cerca di altra occupazione;
- persone svantaggiate ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
- persone disabili.
Novità: inserimento tra i destinatari della misura di politica attiva a contenuto formativo anche i soggetti che hanno un'occupazione, ma in uno stato di crisi. 

TIPOLOGIA TIROCINI

Tirocini extracurriculari autofinanziati da parte del datore di lavoro attraverso l’erogazione al tirocinante di un’indennità di partecipazione. Nello specifico:
- i tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo di soggetti disoccupati e dei disabili 
DURATA
- Da 2 a 12 mesi per tutte le tipologie di tirocini (formativi e di orientamento, di inserimento e reinserimento dei soggetti disoccupati, svantaggiati e di cui all’elenco di sopra);
- Da 2 a 24 mesi per i tirocini in favore di soggetti disabili;
- Da 1 a 12 mesi per i tirocini per attività stagionali;
Novità
  Durata massima di 3 mesi se il tirocinio riguarda un profilo professionale collocato all’ultimo livello del CCNL applicato dal soggetto ospitante;
  Da 14 a 45 giorni per i tirocini rivolti a studenti promossi dal servizio per l’impiego e svolti durante il periodo estivo.
  PROROGA: Richiesta di proroga deve essere MOTIVATA e  deve contenere un’integrazione dei contenuti del P.F.I. La richiesta dovrà pervenire almeno 15 giorni la data di termine del tirocinio. È consentita anche la stipula di ulteriore convenzione (nei limiti massimi di durata stabiliti) da parte degli stessi soggetti per l’arricchimento del bagaglio professionale già conseguito o la formazione di diversa professionalità.
  PERIODI DI SOSPENSIONE - Possibile la sospensione del  tirocinio per Maternità/Malattia/Infortunio
Pari o maggiore a 30 giorni o per Chiusura aziendale d i almeno 15 giorni.
INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Dai 400 euro del vecchio regolamento, si passa ad un minimo di 500  euro mensili per tutta la durata del tirocinio.
L’indennità viene riconosciuta al raggiungimento del 70%  delle presenze su base mensile. In caso di mancato raggiungimento del limite previsto potrà essere erogata in misura proporzionale all’effettiva partecipazione al tirocinio
L’indennità di partecipazione resta dal punto di vista fiscale un reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente e non  comporta la perdita dello stato di disoccupazione.
Per i lavoratori sospesi percettori di forme di sostegno al reddito in misura almeno pari a 500 Euro l’indennità di partecipazione non è dovuta (per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito). In caso contrario, essa è dovuta ad integrazione del sostegno al reddito percepito solo fino a concorrenza con l’indennità minima.
Per i soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un’indennità di partecipazione cumulabile con il sostegno al reddito percepito, anche oltre l’indennità minima.
Nei casi di sospensione non sussiste obbligo di corresponsione indennità.
LIMITI MASSIMI DI TIROCINI ATTIVABILI
• Nelle unità operative con dipendenti da 0 a 5, un tirocinante;
• Nelle unità operative con dipendenti da 6 a 10, due tirocinanti;
• Nelle unità operative con dipendenti da 11 a 15, tre tirocinanti;
• Nelle unità operative con dipendenti da 16 a 20, quattro tirocinanti;
• Nelle unità operative con più di 20 dipendenti, un numero di tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato anche in somministrazione presenti nella specifica unità operativa. Il calcolo è però effettuato applicando l’arrotondamento all’unità superiore (in caso di 21 dipendenti, il 20% è 4,2 quindi il limite di tirocini è pari a 5).
Calcolo dipendenti: numero di lavoratori a tempo indeterminato o determinato (anche in somministrazione) presenti nell’unità operativa.  Apprendisti esclusi
Nota: i dipendenti a tempo determinato rientrano nel computo se la data di inizio del contratto a tempo determinati è anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio
Unità operativa: luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa ovvero la sezione produttiva aziendale con caratteristiche di omogeneità. Anche la sede legale può rientrare nel concetto di unità operativa se presso la stessa sono occupati lavoratori dipendenti. Il conteggio dei dipendenti andrà valorizzato in base alla singola sezione produttiva aziendale laddove ci sono attività lavorative omogenee e dipendenti.
MECCANISMO PREMIALE PER LE AZIENDE VIRTUOSE
Il meccanismo riguarda le aziende che hanno più di venti dipendenti a tempo indeterminato.
I  datori di lavoro soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato laddove stipulano contratti di lavoro subordinato di almeno sei mesi (anche part-time minimo al 50%) nei 24 mesi precedenti, ed hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti, possono accedere al seguente incremento di numero di tirocini attivabili:
• un tirocinio in più se hanno assunto almeno il 20 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
• due tirocini in più se hanno assunto almeno il 50 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
• tre tirocini in più se hanno assunto almeno il 75 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
• quattro tirocini in più se hanno assunto il 100 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.
In alternativa ai limiti numerici finora descritti, la Regione Campania può stipulare convenzioni con i datori di lavoro per elevare il limite massimo dei tirocini attivabili fino al 30% (anziché il 20%) per l’avvio di progetti sperimentali.
LIMITI  PER IL SOGGETTO OSPITANTE
Perdita del meccanismo premiale nelle unità operativa dove non si raggiunge il 20% dei tirocinanti assunti
Interruzione del tirocinio, da parte del soggetto ospitante, consentita solo al verificarsi di gravi o reiterate inadempienze del tirocinante o nel caso insorgano impreviste ed imprevedibili difficoltà organizzative, economiche e produttive che giustificano la cassa integrazione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi. 
Il  datore di lavoro soggetto ospitante del tirocinante, deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro e con la normativa relativa all’assunzione dei disabili. OBBLIGO per il soggetto ospitante di formazione ai sensi dell’art.37 d.gls 81/08 e visita medica (laddove previsto).
Il tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico di prestazione di servizi con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti l’attivazione del tirocinio.
È vietato ospitare tirocinanti per attività equivalenti ai lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti nella medesima unità operativa (fatti salvi  licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo o accordi sindacali). 
È vietato l’attivazione dei tirocini in caso di recesso datoriale da rapporti di apprendistato al termine del periodo formativo.
CONTROLLI E SANZIONI 
Rischio di interdizione dall’attivazione di qualsiasi tirocinio per i datori di lavoro che commettono violazioni ritenute non sanabili. 
MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO COORDINAMENTO MONITORAGGIO E CONTROLLO
- Prevista la redazione da parte del tutor aziendale e tutor del soggetto promotore, di un dossier individuale.
- Attestazione finale rilasciata al tirocinante  al termine del tirocinio (partecipazione di almeno il 70% delle ore di attività formativa originariamente previste)
- Al termine della sua esperienza il tirocinante potrà esprimere il proprio giudizio, al fine di monitorare la capacità di accoglienza del soggetto ospitante attraverso un questionario di gradimento